Onorevoli Colleghi! - La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente è un passaggio inevitabile se si vuole adeguare il nostro ordinamento ai princìpi della democrazia liberale.
      L'entrata in vigore del sistema accusatorio nel 1998 e la successiva costituzionalizzazione, nel 1999, di tale modello impongono al legislatore l'obbligo di farsi carico di quelle ragioni di carattere processuale e soprattutto costituzionale che indicano tale direzione.
      La Costituzione definisce «giusto» il processo che realizza i princìpi della imparzialità del giudice e della parità delle parti, assumendo a presupposto l'autonomia e l'indipendenza del magistrato. L'indipendenza del giudice dal potere politico, necessaria a porre dei limiti all'esercizio di quest'ultimo, deve però trovare meccanismi di bilanciamento che la rendano compatibile con un sistema basato sul principio della sovranità popolare. Consegue, dunque, la necessità di introdurre dei contrappesi, seguendo l'insegnamento del nostro primo Costituente, che aveva sapientemente diviso pesi e contrappesi tra poteri indipendenti dello Stato.
      Se l'unificazione di funzioni giudicanti e requirenti in capo allo stesso soggetto poteva dirsi compatibile con un sistema processuale inquisitorio, essa diventa gravemente lesiva dei diritti delle parti processuali

 

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in un sistema accusatorio, dove il giudice è equidistante dall'accusa e dalla difesa.
      L'appartenenza alla stessa organizzazione del giudice e del pubblico ministero rende però impossibile l'attuazione di tale schema, con un grave squilibrio in danno della parte più debole, ovvero quella privata. Si rende necessario, di conseguenza, separare organicamente le due funzioni, unificando, di contro, i percorsi formativi delle due magistrature e dell'avvocatura, al fine di garantire la condivisione di alcuni fondamentali princìpi comuni nonché dei tratti culturali tra i diversi soggetti che partecipano al processo. Queste le motivazioni che sostengono la presente proposta di legge costituzionale. Essa sostituisce gli articoli 104, 105, 106 e 107 della Costituzione e prevede:

          a) all'articolo 1, con la modifica dell'articolo 104, l'introduzione di un Consiglio superiore della magistratura (CSM) a «geometria variabile», sul modello francese, con due corpi separati e con una composizione paritaria tra membri togati e membri laici;

          b) all'articolo 2, con la modifica dell'articolo 105, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di ciascun corpo del CSM;

          c) all'articolo 3, con la modifica dell'articolo 106, la revisione dei requisiti per l'accesso alla carriera di magistrato e l'apertura alla nomina elettiva per la magistratura onoraria.

      L'articolo 4 mantiene di fatto inalterato il testo dell'articolo 107 vigente, provvedendo solo ad introdurre le modifiche necessarie per coordinarlo con le nuove disposizioni introdotte negli articoli 104, 105 e 106 dalla presente proposta di legge costituzionale.

 

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